(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2021) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilita 2021), ai commi 20 e seguenti, dispone che: «20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessita' di garantire la sicurezza personale delle categorie piu' fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore, l'amministrazione regionale e' autorizzata a prevedere un "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza COVID-19" a favore di persone in condizione di fragilita' residenti in Friuli-Venezia Giulia. 21. Il valore del bonus di cui al comma 20 e' pari a 100 euro a persona con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale. 22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le persone residenti in Friuli-Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti: a) donne in gravidanza; b) persone ultra settantenni; c) persone con disabilita'.»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) la quale all'art. 30 stabilisce che i «criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge»; Visto il testo del «Regolamento per la definizione delle modalita' e dei criteri per la concessione ed erogazione del «Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza COVID-19» di cui all'art. 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilita' 2021)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 660 del 30 aprile 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la definizione delle modalita' e dei criteri per la concessione ed erogazione del «Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza COVID-19» di cui all'art. 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilita' 2021)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. FEDRIGA