(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2021) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Premesso che l'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26
(legge di stabilita 2021), ai commi 20 e seguenti, dispone che: 
  «20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone  con
la necessita' di garantire la  sicurezza  personale  delle  categorie
piu' fragili rispetto alle quali il  rischio  epidemiologico  risulta
superiore, l'amministrazione regionale e' autorizzata a prevedere  un
"Bonus trasporto in sicurezza  -  Emergenza  COVID-19"  a  favore  di
persone in  condizione  di  fragilita'  residenti  in  Friuli-Venezia
Giulia. 
  21. Il valore del bonus di cui al comma 20 e' pari  a  100  euro  a
persona con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa  pari  a  10
euro, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del  servizio  di
trasporto  a  mezzo  taxi  e  noleggio  con  conducente  sulla   rete
regionale. 
  22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del  bonus  le
persone residenti in Friuli-Venezia Giulia in possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) donne in gravidanza; 
    b) persone ultra settantenni; 
    c) persone con disabilita'.»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) la  quale  all'art.  30  stabilisce  che  i  «criteri  e  le
modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli  enti  regionali
devono attenersi per la concessione di incentivi sono  predeterminati
con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge»; 
  Visto il testo del «Regolamento per la definizione delle  modalita'
e dei criteri per la concessione ed erogazione del  «Bonus  trasporto
in sicurezza - Emergenza COVID-19» di cui  all'art.  6,  commi  20  e
seguenti della Legge regionale 30 dicembre  2020,  n.  26  (legge  di
stabilita' 2021)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della giunta  regionale  n.  660  del  30
aprile 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la definizione delle modalita'  e
dei criteri per la concessione ed erogazione del «Bonus trasporto  in
sicurezza - Emergenza  COVID-19»  di  cui  all'art.  6,  commi  20  e
seguenti della legge regionale 30 dicembre  2020,  n.  26  (legge  di
stabilita' 2021)» nel testo allegato che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della regione. 
 
                               FEDRIGA